Privilegio credito iva dei professionisti

Il Tribunale di Udine, con provvedimento del 19/6/2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riguardo all’estensione del privilegio generale al credito IVA da rivalsa maturato dal professionista ai sensi dell’art. 2751 bis, comma 1, n. 2, del codice civile.

Si rammenta che la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha modificato l’art. 2751 bis, 1° comma, n. 2 del codice civile prevedendo che il privilegio generale ivi disciplinato non si riferisca solo ai compensi dei professionisti, ma si estenda anche ai contributi previdenziali ed all’iva di rivalsa.
Il giudice remittente ha osservato, fra l’altro, che:
– le cause di prelazione costituiscono deroghe rispetto al diritto dei creditori di soddisfarsi nella stessa misura sui beni del debitore, come previsto dall’art. 2741 del codice civile, Le disposizioni di legge che prevedono tali deroghe, pertanto, possono essere sindacate sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di uguaglianza e del canone della ragionevolezza;
– il privilegio in esame comporta una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di creditori compresi nell’art. 2751 bis comma 1 del codice civile come, per esempio, agenti, coltivatori diretti e artigiani;
– la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018 ha creato una sovrapposizione normativa poiché il privilegio da riconoscere al credito per IVA è già disciplinato, in via generale, dall’art. 2758 comma 2 del codice civile.

Va osservato che se il riconoscimento del privilegio generale ai contributi previdenziali trova giustificazione nella necessità di riequilibrare una disparità di trattamento che vedeva beneficiare della prelazione la sola categoria dei commercialisti, l’estensione del privilegio generale al credito per iva di rivalsa aveva suscitato da subito perplessità tra gli addetti ai lavori e dubbi di legittimità costituzionale.

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