Esonero dallo split payment per i professionisti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “dignità”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale decreto legge prevede, fra l’altro, il ripristino dell’esonero dal meccanismo dello split payment per i compensi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, come i professionisti.
Viene abrogato l’art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. n. 50/2017 il quale aveva soppresso il predetto esonero a decorrere dalle prestazioni fatturare a partire dall’1/7/2017.
L’esonero permette quindi ai soggetti passivi, che già subiscono la ritenuta fiscale sul compenso, di evitare l’ulteriore aggravio finanziario derivante dal mancato incasso dell’IVA sull’operazione addebitata in via di rivalsa al cessionario o committente destinatario della disciplina dello split payment; si viene ad evitare, pertanto, la formazione di crediti IVA in capo al professionista.
L’esonero dalla scissione dei pagamenti riguarda i compensi assoggettati, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/73:
– a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta come, per esempio, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti;
– a ritenuta a titolo d’acconto, come, per esempio, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti.
Non essendo prevista una decorrenza specifica, le disposizioni sopra indicate entreranno in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto “dignità” nella Gazzetta Ufficiale.

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