Dichiarazioni di intento e sanzioni

In seguito alla riforma della disciplina sanzionatoria in materia di dichiarazioni di intento è stato previsto che, relativamente al fornitore dell’esportatore abituale:
– per l’effettuazione di operazioni “prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate”, si applica la sanzione in misura fissa da euro 250 a euro 1.000;
– nell’ipotesi in cui siano effettuate operazioni in regime di non imponibilità IVA “in mancanza della dichiarazione di intento”, si applica la sanzione proporzionale dal 90% al 180% dell’imposta.
Non è stato chiarito, tuttavia, quale sanzione sia applicabile nella circostanza in cui la lettera di intento sia esistente, e capiente in termini di plafond, ma il fornitore dell’esportatore abituale abbia effettuato l’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi prima di aver verificato la corretta trasmissione della stessa sul sistema messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini del ravvedimento operoso si rileva l’impossibilità di trasmettere una nuova dichiarazione di intento una volta che è stata effettuata l’operazione.

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