Modifica delle informazioni contenute nella comunicazione liquidazioni iva

L’Agenzia delle Entrate, con un suo recente provvedimento, ha approvato una nuova versione del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche.

Le novità principali sono le seguenti:

Correzione di eventuali errori od omissioni nelle comunicazioni

Nelle istruzioni è stato chiarito ulteriormente quanto già indicato in altra occasione dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 104 del 28.7.2017) in ordine alla possibilità di correggere errori od omissioni, mediante la presentazione di una comunicazione delle liquidazioni sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Se la correzione avviene successivamente, si può operare solo nella dichiarazione annuale.

Casella “Operazioni straordinarie”

Nel rigo VP1 è stata inserita la nuova casella “Operazioni straordinarie” che deve essere barrata dal soggetto avente causa qualora riporti:

  • nel rigo VP8 della propria comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica;
  • nel rigo VP9 una quota o l’intero ammontare del credito che emerge dalla dichiarazione annuale IVA del soggetto dante causa relativa all’anno precedente a quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.

Casella “Metodo” relativa all’acconto IVA

Nel rigo VP13 è stata inserita la nuova casella “Metodo” che deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA.

I codici previsti sono i seguenti:

  • “1” per il metodo storico;
  • “2” per il metodo previsionale;
  • “3” per il metodo analitico – effettivo;
  • “4” per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.

Operazioni per le quali l’IVA è dovuta dal cessionario o committente

Nelle istruzioni è stato precisato che l’imposta relativa alle operazioni soggette al meccanismo dello split payment, qualora abbia partecipato alla liquidazione periodica, deve essere compresa nell’IVA esigibile (rigo VP4) e nell’IVA detratta (rigo VP5).

Rettifica della detrazione per passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario

Le istruzioni hanno chiarito che nell’IVA detratta (rigo VP5) deve essere compreso il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario.

Decorrenza

Il provvedimento precisa che il nuovo modello deve essere utilizzato, in luogo di quello precedente, a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni relative al 1° trimestre 2018.

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