Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Una recente circolare del MEF ha fornito chiarimenti in merito alla riduzione, decorrente dal 1/3/2018, da 10.000 a 5.000 euro del limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità, e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Nella circolare viene specificato che:

  • la verifica deve essere eseguita anche dagli enti pubblici economici come, per esempio, i consorzi di sviluppo industriale, e dalle gestioni commissariali, ma non da fondazioni e associazioni, anche se costituite da enti pubblici, salvo il caso in cui abbiano personalità giuridica di diritto pubblico;
  • in caso di scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), il computo dei 5.000 euro va eseguito al netto dell’IVA;
  • se il pagamento deriva da giudicato la verifica va eseguita ugualmente, in quanto l’obbligo previsto dall’art. 48-bis del DPR 602/73 deriva pur sempre da norma primaria;
  • se il beneficiario del pagamento è deceduto, la verifica va eseguita nei confronti di ciascun erede singolarmente, e non sulla somma delle quote spettanti a tutti gli eredi;
  • nel mandato con rappresentanza, la verifica va eseguita nei confronti del mandante;
  • se il difensore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., risulta distrattario delle spese, la verifica va effettuata nei suoi confronti;
  • se la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento i debiti contributivi relativi a lavoro dipendente che risultano non versati dal subappaltatore o dall’affidatario, la verifica va effettuata al netto di tale intervento sostitutivo;

· deve essere posta particolare attenzione all’artificioso frazionamento dei pagamenti, quindi non si dà rilievo né a richieste di diluizione del pagamento di crediti unitari, né a pagamenti frazionati di un’unica liquidazione, ad esempio eseguiti in ragione di controprestazioni non soddisfacenti.

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