Semplificazione obblighi Intrastat

A decorrere dal 2018 sono state modificate le soglie per le operazioni relative agli scambi intracomunitari.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la comunicazione n. 18558 del 20/2/2018, ha riepilogato le novità e fornito ulteriori precisazioni con riguardo alle semplificazioni previste per gli elenchi riepilogativi Intrastat.

Di seguito si riepilogano sinteticamente i principali chiarimenti forniti.

Periodicità di presentazione

Con riguardo alla periodicità di presentazione dei modelli INTRA è stato chiarito che:

– la verifica circa il superamento delle soglie per la presentazione degli elenchi con periodicità mensile o trimestrale deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni;

– in caso di superamento della soglia prevista ai fini statistici nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il predetto superamento, ma la presentazione degli elenchi relativi ai mesi precedenti è facoltativa, anche se non risulta chiaro se la tale facoltà riguardi solo gli acquisti intracomunitari di beni.

Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti

Con riguardo agli elenchi relativi agli acquisti di beni (INTRA-2 bis), è stato anche precisato che gli acquisti devono essere riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano.

Soggetti con valore di spedizioni o di arrivi superiore ad euro 20.000.000

Per quanto riguarda gli elenchi relativi alle cessioni di beni (INTRA-1 bis) e agli acquisti di beni (INTRA-2 bis), è stato chiarito, fra l’altro, che:

– per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente (o, in caso di inizio dell’attività, di scambi intracomunitari, che presumono di realizzare nell’anno in corso) un valore di spedizioni (o di arrivi) superiore ad euro 20.000.000 permane l’obbligo di indicare negli elenchi in questione anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto delle merci;

– per le cessioni, nel calcolo della predetta soglia di euro 20.000.000,00 concorre l’ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato e tali considerazioni valgono anche per gli acquisti.

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