Le spese di sponsorizzazione e i requisiti per la loro deducibilità

L’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti, come, ad esempio, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di importo annuo non superiore ad euro 200.000, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario, e ciò ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 2, del TUIR.
La suddetta disposizione introduce, ai fini delle imposte dirette, una presunzione assoluta circa la natura di tali oneri, che vengono considerati, nel limite dell’importo di euro 200.000, comunque spese di pubblicità. Tuttavia, la prassi dell’Agenzia delle Entrate (ris. n. 57 del 23/6/2010) richiede che le spese presentino in ogni caso “i requisiti della competenza, della certezza, quanto all’esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili”.
Va rilevato, contrariamente alla prassi dell’Amministrazione finanziaria, che l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedasi Cass. n. 8981/2017, Cass. n. 21333/2017), non pone più a carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza e la congruità del costo risultando sufficiente che siano rispettati i seguenti criteri:
– il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
– sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
– la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
– il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

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