Detrazione iva e deducibilità dei costi per le imprese minori

Tra i chiarimenti forniti a Telefisco 2018 ve ne sono alcuni riguardanti le imprese in contabilità semplificata che determinano il reddito secondo il cosiddetto criterio delle registrazioni IVA, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del DPR 600/73.
Viene precisato che le regole di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA individuate dalla recente circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate si applicano anche alle imprese sopra individuate.
Nel caso di un’operazione esigibile ai fini IVA nel 2017, come, ad esempio, nel caso di una cessione di beni consegnati nel mese di dicembre 2017, la cui fattura è stata ricevuta nel 2017 e registrata dal cessionario nel periodo compreso fra l’1/1/2018 e il 30/4/2018:
– il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato anche nella dichiarazione annuale relativa al 2017, da presentare entro il 30/4/2018, avvalendosi di un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti per annotare la fattura ricevuta;
– il costo è deducibile nel periodo d’imposta 2018, nella presunzione prevista dalla norma che la data di registrazione della fattura sia coincidente con quella del pagamento del corrispettivo.
Qualora la fattura fosse registrata dopo il 30/4/2018, invece, l’acquirente:
– perderebbe il diritto alla detrazione dell’IVA assolta nella considerazione che l’imposta può essere detratta al più tardi nella dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto;
– potrebbe tuttavia dedurre il costo, poiché la rilevanza reddituale è legata alla data di registrazione del documento.
Registrazione delle operazioni fuori campo IVA
Sono stati forniti chiarimenti anche in relazione al termine di registrazione delle fatture fuori campo IVA emesse o ricevute con riguardo alle predette imprese in contabilità semplificata.
A tal fine è necessario distinguere fra:
– componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di cassa, i quali devono essere registrati entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento;
– componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di cassa, i quali devono essere annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, analogamente a quanto stabilito per le registrazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini delle imposte sul reddito.

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