Imposta di registro e modifica alla norma di interpretazione degli atti

La Legge di bilancio 2018 ha apportato una sostanziale modifica ad alcune norme del testo unico dell’imposta di registro (DPR n. 131/1986).
In particolare:
• l’art. 20, come risultante dopo le modifiche della legge di bilancio 2018, precisa che l’atto portato alla registrazione deve essere interpretato, e quindi tassato ai fini dell’imposta di registro, sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, senza tenere conto di atti collegati o elementi extratestuali;
• viene integrato l’art. 53-bis inserendo il rinvio all’art. 10-bis della L. 212/2000.
In applicazione delle nuove norme, non sarà più possibile per l’amministrazione finanziaria e neppure per la giurisprudenza, riqualificare, per esempio, gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo applicazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove norme sussistevano dubbi in merito alla portata retroattiva delle suddette novità, dal momento che le modifiche normative non sono state qualificate espressamente come norme interpretative.
Ci ha pensato la Corte di Cassazione a dirimere i dubbi.
Nella sentenza n. 2007, depositata il 26/1/20118, la Suprema Corte ha affermato che la nuova versione dell’art. 20 del DPR 131/86, come modificato dalla Legge di bilancio 2018, non è applicabile retroattivamente, in quanto la nuova norma ha natura modificativa e innovativa della precedente disciplina e non interpretativa, a dispetto delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa.
Pertanto, secondo la Cassazione, solo per gli atti posti in essere dall’1/1/2018 varrebbe la “nuova” regola secondo cui la registrazione e tassazione ai fini del registro deve essere operata sulla base del solo contenuto del singolo atto, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali.
Invece, per gli atti anteriori all’1/1/2018, la riqualificazione sarebbe ancora ammissibile, senza applicazione delle cautele di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.