Detrazione iva e registrazione delle fatture di acquisto
Una questione ampiamente dibattuta dalla stampa specializzata che riguarda imprese e professionisti è quella riguardante la detrazione dell’iva relativa alle fatture di acquisto “a cavallo d’anno” e l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti con la circolare n. 1/E del 17/1/2018.
Va preliminarmente affermato che la nuova disciplina riguarda le sole fatture successive al 1/1/2017, venendosi quindi ad applicare i termini di registrazione e detrazione stabiliti dalla normativa precedente per le fatture antecedenti.
Quadro normativo
Il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 (detrazione dell’imposta) e 25 (registrazione delle fatture di acquisto) del D.P.R. 633/1972, sancendo che, in relazione alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 (sempreché le stesse siano relative a operazioni effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla medesima data):
• il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
• la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Le due disposizioni sono, evidentemente, tra loro non coordinate.
Registrazione delle fatture d’acquisto e diritto alla detrazione
Secondo quanto indicato nella circolare n. 1/E, il diritto alla detrazione dell’IVA è subordinato al sussistere di un duplice requisito:
• l’esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale);
• il possesso della fattura da parte del cessionario o committente (presupposto formale).
Per le fatture ricevute nel 2017 e riferite ad operazioni la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell’IVA può essere esercitata entro il 30/4/2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), registrando le fatture di acquisto:
– entro il 31/12/2017, secondo le modalità ordinarie;
– tra l’1/1/2018 e il 30/4/2018 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017.
Per le fatture ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2017 (come, per esempio, beni consegnati nel 2017) la detrazione dell’IVA può avvenire attraverso la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2018. È anche possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l’1/1/2019 e il 30/4/2019 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018.
Note di variazione
La nota di credito emessa è equiparata ad una fattura di acquisto in quanto determina, analogamente alla fattura, un meccanismo di detrazione dell’Iva; ne deriva che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Dichiarazione integrativa
Un chiarimento importante fornito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di recuperare la detrazione dell’iva nel caso in cui il termine per la registrazione sia scaduto.
L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’Iva sono, infatti, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Così, il soggetto che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva nei termini, può recuperare l’imposta presentando la menzionata dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
Io ho delle fatture di acquisto per avere rimborso iva chi chiedo ne ho tante ho inserito anche codice fiscale con p.iva
il rimborso del credito iva va esposto nella dichiarazione iva.
Cordiali saluti.