Estensione dell’obbligo della fattura elettronica
Una delle novità della Legge di bilancio 2018 che impatterà notevolmente sulla vita fiscale di imprese e professionisti è l’introduzione dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica.
La decorrenza
Il nuovo obbligo varrà:
• per le fatture emesse a partire dall’1/1/2019;
• come già riferito in altro articolo, dall’1/7/2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.
L’ambito applicativo
L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia; esso è generalizzato, nel senso che esso sussiste sia per le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA sia per quelle effettuate nei confronti di “privati consumatori”.
I soggetti esonerati
Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e del regime forfetario.
Le modalità di trasmissione
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio o direttamente o avvalendosi di soggetti intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.
Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.
Abolizione dell’adempimento Comunicazione dati fatture
Con l’introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall’1/1/2019 viene prevista l’abolizione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture.
Il regime sanzionatorio
Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta non correttamente documentata.
Inoltre, al fine di non incorrere in sanzione, il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell’IVA dovrà provvedere a regolarizzare l’operazione, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs., avvalendosi del Sistema di interscambio.
Un nuovo adempimento: la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
Per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia viene introdotto, dal 1/1/2019, un nuovo obbligo comunicativo relativo ai dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi, in quanto tali operazioni restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Sono esclusi da tale comunicazione i dati delle bollette doganali ricevute e i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.
La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.
In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre e di 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa, o trasmessa correttamente, entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
Le semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori
Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza online a favore di esercenti arti e professioni e imprese in regime di contabilità semplificata mediante il quale, in seguito all’acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:
• gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
• una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
• le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
Gli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti
Sempre a partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.
Tale agevolazione non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
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