Abolita la carta carburanti

Dal primo luglio 2018 addio alla scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta.
L’art. 1 comma 922 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dall’1/7/2018, che la deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione è ammessa, oltre al rispetto delle condizioni ex art. 164 comma 1 del TUIR, solo se il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ai fini IVA dall’1/7/2018 la detrazione è ammessa solo in presenza del pagamento mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Al di là della discutibile scelta dell’introduzione di una modalità di documentazione dell’operazione ulteriore ai fini dell’Iva, demandata a un futuro provvedimento dell’agenzia delle Entrate, rispetto a quanto previsto in tema di imposte dirette, il messaggio è evidente.
In base alle nuove disposizioni, infatti, i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.
Si tratta di una disposizione volta a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazione illegittimi.
Da un punto di vista operativo l’impatto pratico di questa modifica potrebbe comportare alcuni problemi. Le carte di credito, di debito e prepagate da utilizzare, infatti, dovranno essere intestate al soggetto Iva acquirente con la conseguenza che in presenza di più mezzi aziendali bisognerà, con ogni probabilità, avere a disposizione più carte.
Da ultimo si evidenzia che se il cessionario è un soggetto passivo d’imposta sarà necessario il rilascio della fattura elettronica da parte dei soggetti che cedono carburanti e lubrificanti per autotrazione.
Nel caso, quindi, di cessione di benzina o gasolio effettuata tra soggetti passivi iva, fatture e note di variazione dovranno essere emesse, dal primo luglio 2018, solo in formato elettronico e utilizzando obbligatoriamente, per il loro invio, il sistema di interscambio, su cui già vengono «appoggiate le fatture elettroniche inviate alla PA».

4 commenti
  1. Aurelio
    Aurelio dice:

    Buongiorno, mi sembra che questo governo continui a guardare le “pagliuzze” negli occhi dei contribuenti e si lasci scappare le “travi” nelle spa.
    Se si volesse veramente inizare la lotta contro l’evasione, si potrebbero regalare le carte di credito a tutti, senza imposte di bollo, senza costi associativi e di transazione.
    Messa così come imposta, è un’altro regalo alle banche !
    Ma è necessario una laurea in fisica nucleare per evitare queste figuracce ?

    Cari saluti a tutti.

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