Modifica del privilegio del credito del professionista

Una novità, finora scarsamente commentata, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 27/12/2017), in vigore dal 1/1/2018, appare di rilevante interesse per tutti i professionisti, sia per la loro funzione di organi di procedure concorsuali che per i crediti degli stessi da insinuare nelle procedure concorsuali.

Il comma 474 dell’art. 1 della citata legge stabilisce quanto segue: “All’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: ”le retribuzioni dei professionisti” sono inserite le seguenti: ” , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto “.

Di conseguenza secondo quanto previsto dall’art. 2751-bis n. 2 cod. civ., come modificato dalla L. 205/2017, hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti “le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto“.

Viene quindi esteso a tutti i professionisti, anzi a tutti i prestatori d’opera che godono del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 cod. civ.,  il trattamento riservato ai dottori commercialisti, per quanto riguarda il contributo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

Una novità assoluta e di grandissimo rilievo è invece l’attribuzione del privilegio generale mobiliare al credito per rivalsa Iva del professionista.

Sono assai note le interpretazioni che hanno accompagnato la collocazione del credito del professionista per iva di rivalsa. In sintesi la giurisprudenza è pacifica nell’escludere la natura prededucibile di tale credito e nel riconoscere il privilegio speciale di cui all’art. 2758, comma 2 cod. civ., con la relativa conseguenza in ordine alla mancanza dei beni gravati. Tale interpretazione appare correttamente sostenuta sotto il profilo giuridico, ma da un punto di vista economico comportava un pregiudizio per il creditore finendo per arrecare un ingiustificato arricchimento alla massa.

Tali problematiche vengono ora superate in quanto quando verrà pagato il credito per prestazioni del professionista contestualmente dovrà essere pagato anche quello per rivalsa Iva, indipendentemente dall’esistenza del bene gravato, in quanto il privilegio da speciale è divenuto ora generale.

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