Estinzione del debito fiscale mediante accollo
Un recente documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 140 del 15/11/2017, prende posizione circa un fenomeno che ha avuto notevole sviluppo negli ultimi tempi, vale a dire l’accollo di debiti di imposta e la successiva compensazione con crediti fiscali dell’accollante.
L’Agenzia delle Entrate sostiene che non è valido il pagamento di debiti d’imposta a seguito di accollo, ove l’accollante li paga tramite compensazione con un proprio credito, in quanto la compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, può avvenire solo tra i medesimi soggetti.
Nel caso venga effettuata la compensazione:
– l’accollato risponde delle sanzioni da tardivo/omesso versamento, nella misura del 30% o del 15%;
– l’accollante risponde delle sanzioni da indebita compensazione, che possono essere del 30% oppure nella misura dal 100% al 200% in dipendenza dell’esistenza o meno il credito d’imposta.
La risoluzione, in ragione dell’obiettiva incertezza normativa, afferma che non verranno sanzionate le compensazioni effettuate mediante accollo precedenti alla pubblicazione della risoluzione stessa, a patto che il credito compensato sia esistente e utilizzabile.
Si rileva che l’Agenzia delle Entrate nulla dice in riferimento ad altri due aspetti connessi all’accollo fiscale mediante compensazione:
– l’eventuale integrazione, ad opera dell’accollante e, se del caso, dell’accollato a titolo di concorso, del reato di indebita compensazione;
– l’elusione della disciplina della cessione del credito tributario, qualora l’accollante paghi il debito dell’accollato tramite un credito acquistato da terzi, che, per varie ragioni, non erano in grado di “monetizzarlo”.
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