Principali novità della Legge di bilancio 2018

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl. relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018.

Le principali misure di carattere fiscale, stando alla bozza del provvedimento, sarebbero le seguenti:

  • il rinvio dell’IRI, che, in assenza di una norma di decorrenza specifica, avrebbe dovuto applicarsi dal 2017 in via opzionale agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali; la possibilità di aderire al nuovo regime slitterebbe al 2018, escludendo, quindi, per il periodo d’imposta in corso la possibilità di accedere alla tassazione separata del reddito d’impresa con l’aliquota del 24%;
  • le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici;
  • la proroga della disciplina di super e iper-ammortamenti con riduzione, nel caso di super ammortamenti, dal 40% al 30% della maggiorazione del costo d’acquisto dei beni strumentali;
  • la proroga della Nuova Sabatini per le PMI;
  • l’introduzione di un nuovo incentivo per l’occupazione giovanile;
  • la (ennesima) riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori dal regime d’impresa;
  • l’introduzione, dal 2018, di un’imposta di bollo del 2 per mille sulle comunicazioni alla clientela relative al valore delle polizze di assicurazioni rivalutabili di cui al ramo vita I;
  • l’eliminazione, dall’1/1/2019, della distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate ai fini dell’imposizione dei capital gain realizzati da soggetti che non svolgono attività di impresa, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% a tutte le plusvalenze finanziarie che costituiscono redditi diversi;
  • l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati secondo tale scansione temporale:

– dall’1.7.2018, per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.;

– dall’1.1.2019, per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (incluse le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soli soggetti in regime “forfetario” o in regime “di vantaggio”.

Per i soggetti passivi IVA, dal 2019 sarebbe inoltre previsto:

– il beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento, per coloro che garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti al di sopra di 500,00 euro;

– l’abolizione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.