Disposizioni attuative per le Branch exemption

Un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (n. 165138 del 28/8/2017) ha stabilito le modalità attuative del regime di branch exemption di cui all’art. 168-ter del TUIR, cioè il regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti.

Regime transitorio per le stabili organizzazioni già esistenti

Per le stabili organizzazioni già esistenti, l’opzione può essere esercitata anche nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo d’imposta successivo al 7/10/2015, vale a dire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2017 per i soggetti cd. “solari”, con effetto dallo stesso periodo d’imposta.

Principio “all in, all out”

L’opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio, nonché per quelle costituite successivamente senza che sia necessaria una nuova opzione.

Recapture delle perdite pregresse

Il meccanismo di recapture delle perdite pregresse si sostanzia nella tassazione dei redditi della stabile organizzazione sino a concorrenza delle perdite che la stessa ha “trasferito” alla casa madre nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di efficacia dell’opzione e che quest’ultima ha utilizzato.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che:

  • le operazioni volte ad anticipare il conseguimento di perdite prima dell’esercizio dell’opzione, ovvero volte a posticipare la realizzazione di utili dopo l’esercizio dell’opzione, rientrano nella normativa antiabuso di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000;
  • la parte delle perdite fiscali non utilizzata dalla casa madre non concorre a formare le perdite riportabili dalla stessa;
  • il recapture delle perdite pregresse avviene non in modo globale, ma Stato per Stato; per ciascuna giurisdizione estera si assume, ai soli fini del recapture, che esista una stabile organizzazione anche se divisa in più siti produttivi, il cui reddito o perdita è rappresentato dalla sommatoria dei redditi e delle perdite delle varie stabili organizzazioni presenti in questo territorio.

Coordinamento con la disciplina cfc

Per le stabili organizzazioni ubicate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in assenza delle esimenti previste dalla disciplina CFC, il reddito della branch è determinato secondo le disposizioni dell’art. 167 del TUIR, dopo avere attribuito alla branch gli utili e le perdite come se fosse un’entità separata.