Riflessi contabili del leasing

La recente legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) ha fornito la definizione del contratto di locazione finanziaria come lo strumento con il quale la banca o l’intermediario finanziario “si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene … ovvero … l’obbligo di restituirlo”.
Alla luce di tale intervento normativo il legislatore dovrebbe modificare le norme che disciplinano il trattamento contabile del leasing, prevedendo la rilevazione all’attivo dello stato patrimoniale dell’utilizzatore dei beni detenuti in forza del contratto di leasing e la contestuale rilevazione di un debito nel passivo (secondo il cosiddetto metodo finanziario), mentre l’attuale trattamento contabile (cosiddetto metodo patrimoniale) inficia la chiarezza del bilancio, dovendosi ricostruire l’indebitamento in via extracontabile, e comporta altresì distorsioni sul conto economico, in quanto i canoni di leasing comprendono anche la componente finanziaria che, tuttavia, sono contabilizzati unitariamente nell’area gestionale.

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