Irretroattività del privilegio avente collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili

Con sentenza n. 176 del 13/7/2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 23, comma 39, del DL n. 98/2011.

Secondo la Corte Costituzionale sono gli effetti retroattivi della norma sopra indicata a comportare la violazione della Costituzione.

L’art. 23, comma 39, del DL 98/2011 ha modificato l’art. 2776 del codice civile prevedendo che i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia “di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi”, siano “collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente” del medesimo art. 2776 cod. civ..

Secondo la Corte Costituzionale la citata norma, se applicata retroattivamente, ha l’effetto di comportare un’indebita “ingerenza sullo svolgimento del processo esecutivo e di orientamento della soddisfazione dei crediti tributari in favore dello Stato a detrimento del legittimo affidamento nella soddisfazione dei propri crediti riposto dagli altri creditori, senza che sussistano motivi imperativi di interesse generale che lo giustifichino”.

La sentenza della Consulta pone un punto fermo in tutti quei casi in cui vi siano procedure concorsuali ancora aperte, fornendo un’interpretazione che “salva” soprattutto le procedure di concordato preventivo a rischio di risoluzione.

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