Locazioni brevi e obblighi degli intermediari
Il recente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dalla recente manovra correttiva (art. 4 del DL 50/2017) in materia di locazioni brevi. In particolare sono state individuate le modalità con cui gli “intermediari” debbono effettuare la comunicazione dei dati e la ritenuta sulle locazioni brevi.
Si ricorda, infatti, che il DL 50/2017 ha previsto che gli intermediari immobiliari ed i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto coloro che cercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, devono, per quanto riguarda i contratti di locazione breve e assimilati, quali le sublocazioni e locazioni del comodatario:
– comunicare i dati dei contratti conclusi per il loro tramite, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto;
– effettuare la ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi, ove incassino il canone o il corrispettivo o intervengano nel pagamento.
La ritenuta va operata all’atto del pagamento e successivamente versata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il codice tributo istituito con la recente risoluzione entro il giorno 16 del mese successivo.
Da ultimo, il provvedimento precisa che per “corrispettivo lordo” della locazione breve si intende “l’ammontare dovuto dal conduttore sulla base del contratto”.
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