Nuovi limiti nelle compensazioni di crediti fiscali

Il Decreto Legge n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, introduce nuove limitazioni in materia di compensazione dei crediti fiscali.

In particolare:
-viene ridotta la soglia annua rilevante ai fini dell’apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione cd. “orizzontale” i crediti per le imposte sui redditi e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l’IRAP, per le ritenute alla fonte e per i crediti IVA, sia annuali che trimestrali. Tale soglia passa da 15.000 a 5.000 euro;
-la compensazione dei crediti IVA per importo superiore a 5.000 euro annui può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
-è previsto l’obbligo di presentazione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) dei modelli F24 da parte di soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni cd. “orizzontali”, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.