Nuovi limiti alle compensazioni orizzontali

Di seguito si riportano le novità introdotte dal DL 50/2017, in corso di conversione in Legge, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la recente risoluzione n. 57.
Apposizione del visto di conformità
Il DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro, il limite oltre il quale l’utilizzo in compensazione, cosiddetta orizzontale, di crediti per imposte dirette, IRAP, ritenute alla fonte e IVA è subordinato all’obbligo di apporre sulla dichiarazione dalla quale emergono i crediti stessi il visto di conformità.
Anche le compensazioni dei crediti IVA trimestrali, sulla base di un emendamento recentemente proposto, dovrebbero rientrare in tale disciplina.
Si evidenzia che i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis cod. civ., possono, in alternativa al visto di conformità, far sottoscrivere la dichiarazione dalla quale emerge il credito da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.
Presentazione dei modelli F24 per i titolari di partita IVA
Il DL 50/2017 ha inoltre stabilito che per i soggetti titolari di partita IVA vi è l’obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 cumulativo”) se negli stessi è presente la compensazione di:
• crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e all’IVA;
• crediti d’imposta a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Applicazione delle nuove disposizioni
Le novità normative sopra indicate decorrono dal 24/4/2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017.
La risoluzione 57/2017 ha chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione per tutti i comportamenti successivi e, pertanto, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 23/4/2017.
Ne consegue che i modelli F24 presentati successivamente al 24/4/2017, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data, per importi fino a 15.000,00 euro, non potranno essere scartati.
Dichiarazioni non presentate al 24/4/2017
Occorre apporre il visto di conformità, secondo il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, qualora si intendano compensare crediti superiori a 5.000,00 euro derivanti da dichiarazioni non ancora presentate alla
data del 24/4/2017, come, ad esempio:
• modelli IVA 2017 presentati entro 90 giorni dal termine del 28/2/2017;
• dichiarazioni integrative.