Termine per l’esercizio della detrazione iva

Il nuovo e più restrittivo termine introdotto dal DL 50/2017, ai fini della registrazione degli acquisti e del connesso esercizio della detrazione IVA, non si applica alle fatture ricevute e non registrate in anni precedenti al 2017.

L’importante chiarimento è stato fornito dalla direttrice dell’Agenzia delle Entrate nel corso di un’audizione parlamentare.

Si rammenta che il diritto alla detrazione dell’IVA su acquisti e importazioni, a fronte delle modifiche apportate dal DL 50/2017, può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (e alle condizioni esistenti in tale momento).

È stato inoltre previsto che le fatture d’acquisto e le bollette doganali debbano essere annotate:

  • nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
  • comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La direttrice dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’assenza di una disciplina transitoria per quanto concerne i “nuovi” termini di registrazione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA per le fatture degli anni 2015 e 2016 non annotate nel registro acquisti.

Secondo tali chiarimenti le nuove regole si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017 (anno di entrata in vigore delle novità) e non alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti per le quali sia ancora pendente il termine di detrazione dell’IVA assolta, previsto anteriormente alle modifiche apportate dal DL 50/2017.