IVA su canoni non riscossi

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro ha stabilito che l’IVA relativa al canone di un fabbricato concesso in locazione da una società diventa esigibile il mese successivo al periodo cui si riferisce il canone medesimo, a prescindere dall’avvenuto incasso del canone stesso da parte della società locatrice.
Secondo i giudici, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3 e 6 della Legge IVA, le prestazioni aventi ad oggetto concessioni di beni in locazione, a carattere periodico o continuativo, comprese quelle effettuate per uso personale o familiare dell’imprenditore, se rese verso un corrispettivo superiore ad euro 50,00, si considerano effettuate non al momento del pagamento, bensì nel mese successivo a quello in cui sono eseguite.
Nella fattispecie, anche se la locataria non aveva versato alcun canone, la società locatrice avrebbe dovuto comunque emettere la fattura e versare la relativa imposta.
Si evidenzia che tale interpretazione, tuttavia, non è condivisa dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, anche per le locazioni, il momento impositivo coincide con l’incasso del corrispettivo, per cui, in caso di morosità del conduttore, il locatore non è tenuto ad emettere fattura.

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