Note di variazione e procedure concorsuali
L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Telefisco 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazione IVA nell’ambito di procedure concorsuali e assimilate.
In primo luogo viene precisato che la nota di accredito emessa per recuperare l’IVA già versata nei confronti di un cliente sottoposto a procedura concorsuale obbliga gli organi della procedura a registrare la corrispondente variazione in aumento.
Non sussistendo, dunque, il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti quali le liquidazioni periodiche, il versamento dell’imposta o la presentazione della dichiarazione annuale.
Tale adempimento non determina l’inclusione del credito vantato dall’Erario nel riparto finale, ma graverà eventualmente sul fallito ritornato in bonis.
Viene inoltre precisato che, nel caso di concordato preventivo, il recupero dell’imposta è collegato non soltanto all’emissione del decreto di omologazione della procedura, ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato
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