Mancata iscrizione al VIES del cessionario

In una recente sentenza la Corte di Giustizia Europea ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime di non imponibilità IVA applicato a una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario intracomunitario, soggetto passivo IVA, non è iscritto al VIES.
Ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, secondo la Corte, deve aversi riguardo alle sole condizioni sostanziali (recepite nell’ordinamento nazionale nell’art. 41, comma 1, del DL 331/93), cioè:
• trasporto dei beni al di fuori del territorio dello Stato membro del cedente;
• soggettività passiva delle controparti;
• passaggio della proprietà dal cedente al cessionario;
• onerosità dell’operazione.
L’iscrizione al VIES, dunque, rappresenta un requisito di natura formale.
In base ai principi espressi nella giurisprudenza comunitaria, in presenza dei requisiti sostanziali per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, il regime di non imponibilità IVA può essere disconosciuto soltanto se:
• il cedente abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale;
• la violazione di un requisito formale, quale l’iscrizione al VIES, abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali.
Nella fattispecie, a parere della Corte, il fatto che il fornitore non fosse a conoscenza della mancata iscrizione al VIES del cessionario non poteva essere invocato come indizio di frode, in quanto la controparte avrebbe potuto ottenere la registrazione al VIES con effetti retroattivi.
Pertanto, poiché l’iscrizione al VIES, secondo quanto indicato dalla Corte Europea, non rappresenta un requisito sostanziale per affermare la soggettività passiva del cessionario ai fini IVA, in mancanza di indicazioni nella normativa comunitaria, spetta agli Stati membri fissare, a livello nazionale, un criterio, diverso dalla mera iscrizione al VIES, che consenta agli operatori di determinare lo status di soggetto passivo IVA della controparte nelle operazioni intracomunitarie.

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