Depenalizzazione omesso versamento ritenute previdenziali

In una recente sentenza (n. 649/2017) la Corte di Cassazione ha ribadito il principio che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali deve ritenersi “perfezionato” nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 euro senza che, attesa la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano “aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, a un ulteriore reato.

Ciò appare rilevante per quanto riguarda il momento consumativo e quindi la prescrizione del reato.

Infatti, mentre ante riforma il reato si consumava in occasione di ogni omesso versamento mensile, attualmente la consumazione può realizzarsi:

– con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;

– con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;

– definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo.

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