Nuovo regime di cassa – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, nel corso del recente Telefisco, alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime di cassa per le imprese minori.

I più significativi sono i seguenti:

• al fine di evitare possibili salti o duplicazioni d’imposta dovuti al passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, il ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 concorre alla determinazione del reddito di tale periodo d’imposta, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato e la fattura emessa; il corrispettivo di tale prestazione di servizi, quando sarà incassato, in un periodo d’imposta successivo, non determinerà l’emersione di un ricavo imponibile;

• permangono alcune deroghe al criterio di cassa, individuate espressamente, cui si applicano i criteri di competenza; le componenti di reddito a cui continuerà ad applicarsi il principio di competenza sono: plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, valore normale dei beni assegnati ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di leasing;

• nell’ambito del regime contabile opzionale secondo il quale opera la presunzione legale della data di incasso o pagamento con quella di annotazione contabile, le registrazioni devono essere effettuate entro gli ordinari termini previsti ai fini IVA e tale data assume rilevanza anche ai fini reddituali; pertanto, le fatture di acquisto potranno essere annotate entro la dichiarazione del secondo anno successivo ed anche ai fini della determinazione del reddito a tale data le spese si presumono sostenute.

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