Cessione d’azienda e imposta di registro in caso di accollo dei debiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 22099 del 31/10/2016, ribadisce che in caso di cessione d’azienda non devono scomputarsi le passività accollate dal cessionario nella determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, in quanto l’accollo configura un metodo di pagamento del corrispettivo.
Si evidenzia che, secondo quanto prevede l’art. 51 del Testo unico dell’imposta di registro, per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, la base imponibile è costituita dal valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, tuttavia, la sopra citata norma deve essere intesa nel senso che, in caso di cessione di azienda, non possono essere considerate passività deducibili i debiti non inerenti all’azienda ceduta, che siano accollati al cessionario.
In tal caso, infatti, l’accollo configura una modalità di pagamento del corrispettivo e non un elemento utile alla definizione del valore dell’azienda.
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